Appello di Milano del 1993 (01/10/1993)


Agli effetti dell'art. 2289 c.c. il valore della quota di liquidazione a seguito di scioglimento particolare del vincolo sociale, dev'essere determinato non in base ai criteri dettati per la redazione del bilancio di esercizio, ma in base alla situazione patrimoniale della società, e cioè sulla base dei valori effettivi delle attività e delle passività.

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