Appello di Milano del 1989 (14/07/1989)


La presenza di soggetti non legittimati all'assemblea sociale, ove non contrasti con specifiche disposizioni statutarie o con la previsione di adunanza a porte chiuse, non vizia la costituzione dell'organo assembleare né comporta l'invalidità delle relative deliberazioni, che può aversi solo quando su queste ultime abbia influito in modo determinante il voto espresso dai soggetti non legittimati. L'irregolarità delle deleghe conferite per la partecipazione all'assemblea sociale e l'invalidità dei voti espressi dai delegati possono assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione delle delibere sociali solo quando tali voti siano stati determinanti per la formazione della maggioranza richiesta. Il funzionario della persona giuridica (nella specie, istituto di credito) al quale il consiglio di amministrazione abbia conferito poteri di rappresentanza riconducibili allo schema dell'art. 2209, codice civile è un rappresentante necessario destinato ad esprimere in modo organico la volontà dell'ente, con la conseguenza che nei suoi confronti non è applicabile la disciplina limitativa prevista dall'art. 2372, codice civile per il terzo o per il normale mandatario non socio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Appello di Milano del 1989 (14/07/1989)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti