Appello di Milano del 1981 (02/06/1981)


L'appalto a terzi del servizio antincendio, in una gara automobilistica, la cui inefficienza ha causato il danno, non esclude di per sè la responsabilità verso i danneggiati dell'ente organizzatore della gara, istituzionalmente obbligato ad assicurare il servizio stesso, qualora manchi la dimostrazione da parte sua che sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno medesimo.Nell'ipotesi di gara automobilistica, l'appalto a terzi del servizio antincendio, la cui inefficienza ha causato il danno non esclude, di per sè, la responsabiltà , verso i danneggiati, dell'Ente organizzatore della gara, istituzionalmente obbligato ad assicurare il servizio stesso, ove manchi la dimostrazione che, da parte sua, sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno medesimo.

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