Appello di Genova del 1987 (25/07/1987)


Se con la clausola di retroattività si intende incidere, effettivamente, sugli effetti legali della fusione ed anticipare ad un momento anteriore a quello dell'atto l'effetto successorio proprio della fusione, essa è senza alcun dubbio illecita, trattandosi di clausola idonea a produrre effetti erga omnes, sottratti come tali alla disponibilità delle parti; qualora, invece, la clausola abbia lo scopo di stabilire una retroattività contabile, cui si ricolleghino effetti meramente obbligatori e con la quale si intenda fare riferimento alla disponibilità dell'effetto economico della fusione con l'immutabilità del rapporto di cambio stabilito ad una certa data e con l'assunzione del cosiddetto rischio economico dell'intera operazione, essa deve ritenersi lecita.

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