Amministrazione e rappresentanza dell'associazione riconosciuta



All'organo amministrativo dell'associazione è deferita la funzione di compiere in concreto tutti gli atti di gestione, propulsivi dell'attività associativa.

Poichè l'associazione è considerata un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi, la legittimazione alla tutela dei rapporti sociali non può spettare ai singoli associati, ma soltanto agli amministratori. Altrettanto vale per l'azione giudiziale, che può essere esercitata solo tramite i soggetti cui è conferita la direzione e la rappresentanza dell'ente stesso, con particolare riferimento al Presidente (Cass. Civ. Sez. I, 2965/90 ).

Nel corso dello svolgimento delle mansioni che sono loro proprie gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato ai sensi dell'art. 18 cod.civ. nota1. La stessa norma fa salva la possibilità che venga tenuto indenne da responsabilità per i danni subiti dall'ente colui che, tra gli amministratori, non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno. Il tutto subordinatamente al fatto che, essendo l'amministratore a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbia fatto constare del proprio dissenso. E' appena il caso di rilevare come, nonostante il riferimento fatto dalla norma al mandato, tra l'amministratore e la persona giuridica non corre un nesso di imputazione riconducibile alla rappresentanza, essendo sufficiente richiamare il concetto di immedesimazione organica nota2.

Godendo la persona giuridica pienezza di autonomia patrimoniale v'è una completa impermeabilità tra le vicende economiche dell'ente e quelle delle persone fisiche che impersonano l'organo amministrativo. Gli amministratori non rispondono personalmente dei debiti della associazione riconosciuta nota3.

Ordinariamente l'organo amministrativo gode di una competenza generale. Sono tuttavia salve le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente, le quali devono risultare dal registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura (ovvero presso la Regione o la Provincia autonoma: cfr. artt.1 e 7 del d.p.r. 361/2000 entrato in vigore a far tempo dal 22 dicembre 2000). Qualora tali limitazioni non risultino da uno di detti registri, le stesse non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (art. 19 cod.civ. ).

L'organo amministrativo provvede a convocare almeno una volta l'anno per l' approvazione del bilancio l'assemblea degli associati (art. 20 cod.civ. ).

Ai sensi dell'art. 29 cod.civ. , una volta che fosse stato comunicato agli amministratori il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima, questi non possono compiere nuove operazioni. In caso di violazione di questo divieto gli amministratori assumono responsabilità personale e solidale rispetto alla persona giuridica.

La irregolare costituzione dell'organo amministrativo dell'ente, non rispondente alle regole statutarie ovvero a quelle previste dalla legge non può non tradursi nella nullità insanabile degli atti eventualmente posti in essere in esecuzione alla deliberazione inesistente (Cass. Civ. Sez. I 1756/76 ). Questa conclusione è particolarmente importante con riferimento alla tutela dei diritti dei terzi, dovendo essere coordinata con la norma di cui all'art. 23 cod.civ. che riguarda l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati.

Note

nota1

Per cui dovranno espletare l'incarico con la diligenza richiesta in tema di mandato. Si vedano p.es. Buoncristiano, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1996, p.124; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.329.
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nota2

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.239; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.111.
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nota3

Anteriormente alle innovazioni introdotte per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. 361/00 gli amministratori potevano essere considerati responsabili delle obbligazioni assunte solidalmente con l'ente nel caso in cui, successivamente al riconoscimento, avessero omesso di richiedere ed ottenere la registrazione della persona giuridica nell'apposito registro di cui agli abrogati artt. 33 cod.civ. , 22 disp. att. cod.civ. .
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Bibliografia

  • BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1996

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