6 - Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446, 2447 e 2482-bis e ter cc


Massima

27 maggio 2011

Riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446, 2447 e 2482-bis e ter cod. civ. - aggiornamento della relazione sulla situazione patrimoniale della società risalente ad oltre quattro mesi dalla data fissata per l'assemblea - inammissibilità - redazione del documento in difetto della nota integrativa ma con i criteri del bilancio di esercizio ed in particolare dei criteri di cui all'art. 2427 cod. civ. – ammissibilità

In tema di riduzione del capitale per perdite a norma degli artt. 2446, 2447 (s.p.a.) e 2482-bis e ter cod. civ. (s.r.l.) la relazione, in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i medesimi criteri di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio d'esercizio dagli artt. 2423 ss. cod. civ., dev'essere aggiornata in rapporto a ciascun caso concreto e tenendosi conto dei tempi necessari per la rilevazione delle perdite a cagione della dimensione della società, dei tempi occorrenti per convocare l'assemblea, nonché dell'assenza di fatti (da attestarsi dagli amministratori ex artt. 2446, comma 1, ultima parte e 2482-bis, comma 3, c. c.) produttivi di mutamenti significativi della situazione economico-patrimoniale della società dalla data della stessa a quella della riunione. Non può in ogni caso ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre quattro mesi prima della data fissata per la riunione assembleare.

Va altresì considerato che la relativa "situazione patrimoniale" debba essere redatta con i criteri del bilancio d'esercizio, benché, ai fini suoi propri, appaiono sufficienti lo stato patrimoniale ed il conto economico. E' tuttavia necessario che gli elementi idonei a evidenziare le perdite ed il loro ammontare risultino, nel difetto della nota integrativa, dalla relazione sulla situazione patrimoniale da redigersi a norma di legge a cura dell'organo amministrativo con l'utilizzo - per il solo aspetto al vaglio - dei criteri di cui all'articolo 2427 cod. civ..
Ai fini del dato contabile all'esame sono rilevanti gli utili e le perdite c.d. "di periodo".

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