10 - Attuazione della fusione anteriormente al termine di sessanta giorni di cui all'art. 2503 cc


Massima

27 maggio 2011

Attuazione della fusione anteriormente al termine di sessanta giorni di cui all'art. 2503 cod. civ. su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratori – ammissibilità

Legittimamente può essere ricevuto l'atto di fusione prima che siano decorsi i sessanta giorni dall'iscrizione prevista dall'art. 2503 cod. civ., fra l'altro, quando su dichiarazione degli organi amministrativi delle società partecipanti, consti che non sussistono creditori sociali anteriori all'iscrizione del relativo progetto.

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