10 - Legittimazione dell'acquirente di partecipazioni in srl


Massima

4 marzo 2004

Non si ritiene legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di s.r.l. che attribuisca all'acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro dei soci, né la clausola statutaria che attribuisca agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese.

Si ritengono invece legittime le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all'iscrizione a libro soci ex art. 2470 cod. civ., come ad esempio il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all'acquirente (la qual cosa avverrebbe ad esempio allorché il termine non fosse contenuto entro limiti ragionevoli).

Motivazione

L'art. 2470 cod. civ., nella parte in cui subordina la legittimazione del socio di s.r.l. all'iscrizione nel libro dei soci, deve ritenersi norma inderogabile, non modificabile da clausola dell'atto costitutivo. Lo stesso dicasi per il procedimento che deve precedere l'iscrizione nel libro dei soci e che deve essere verificato dagli amministratori prima di eseguirla (atto in forma pubblica o autentica e deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese), la cui osservanza è pertanto il presupposto sia dell'iscrizione nel libro dei soci, sia della legittimazione dell'acquirente.

La natura inderogabile di tali disposizioni discende - oltre che da ragioni di carattere sistematico - dalle finalità di carattere pubblico perseguite dall'ordinamento allorché vennero richieste dalla c.d. legge Mancino (l. 310/1993) la forma autentica e l'iscrizione nel registro delle imprese, onde consentire, tra l'altro, un monitoraggio dei trasferimenti di partecipazioni in s.r.l., le uniche, sino ad allora, esenti da ogni requisito formale.

La derogabilità convenzionale delle norme in questione consentirebbe invero l'acquisto di partecipazioni sociali e l'esercizio dei relativi diritti senza che vi sia alcun obbligo né per la società né per il socio, di rendere pubblico, tramite l'iscrizione nel registro delle imprese (ed il successivo deposito dell'elenco dei soci contestualmente alla pubblicazione del bilancio), il trasferimento della partecipazione.

E' d'altro canto da confermare l'ammissibilità della clausola, già diffusa nella prassi, che subordina la legittimazione all'esercizio di taluni diritti sociali (tipicamente l'intervento e il voto in assemblea, o comunque la partecipazione alle decisioni dei soci) ad ulteriori requisiti, come il decorso di un determinato periodo di tempo dall'iscrizione nel libro dei soci, nei limiti sopra indicati.

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