Tribunale di Brescia, sentenza del 9 giugno 2006. Insussistenza dell'indispensabilità di richiedere l'autorizzazione giudiziale ai fini dell'art. 169 c.c..

Nel caso in cui sia stata espressamente consentita nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale la facoltà dei coniugi di vendere liberamente i beni del fondo, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione giudiziale anche nel caso di figli minorenni.

Commento

La pronunzia di merito fa giustizia dell'opinione, invero più che altro proposta a livello dottrinario, dell'indispensabilità di un'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori per il compimento di atti di straordinaria amministrazione relativamente a beni dedotti nel fondo quando fosse stata indicata tale dispensa nell'atto costitutivo. In senso complementare cfr. Trib. Milano, 17 gennaio 2006. In senso contrario invece cfr. Trib. Terni 12 aprile 2005.

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