Tribunale di Brescia, sentenza del 9 giugno 2006. Insussistenza dell'indispensabilità di richiedere l'autorizzazione giudiziale ai fini dell'art. 169 c.c..
Nel caso in cui sia stata espressamente consentita nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale la facoltà dei coniugi di vendere liberamente i beni del fondo, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione giudiziale anche nel caso di figli minorenni.