Tassatività delle ipotesi di indegnità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 13266 del 28 aprile 2022)

Le ipotesi di indegnità, giustificate dal comune senso sociale, ad ammettere che possa succedere alla persona offesa colui che abbia commesso atti particolarmente gravi nei suoi confronti, non sono rimesse alla valutazione giudiziale, perché le ipotesi sono a ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico. Esse non sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il codice civile prevede sette distinte ipotesi di indegnità da rincondursi a due diverse categorie. Quelle dal n. 1 al n. 3 bis dell'art. 463 cod.civ. incluso sono costituite da fatti che attentano alla personalità del de cuius ovvero del di lui coniuge, ascendente o discendente. Quelle dal n. 4 al n. 6 sono fattispecie lesive della libertà di testare del disponente. Nel senso che tale enumerazione possieda carattere inderogabile e tassativo cfr. già la risalente Cass. Civ., 314/46.

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