Sottoscala e pianerottolo. Presunzione di condominialità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36141 del 12 dicembre 2022)

Ai sensi dell’art. 1117 cod.civ. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo, tutte le parti necessarie all’uso comune, come “le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi”. Nel caso in esame le parti di cui si controverte sono il sottoscala sito al piano terreno e il pianerottolo sito al primo piano, parti che rientrano entrambe nella presunzione di condominialità stabilità dall’art. 1117 cod.civ.
La presunzione legale di condominialità "deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il proprietario che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di dare la prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene". Nel caso di specie tale titolo non può essere individuato nella clausola 5 dell'atto divisione, secondo la quale "gli anditi e i transiti indispensabili al disobbligo delle quote sono consortivi". La clausola si limita infatti ad affermare la condominialità di alcuni beni — appunto gli anditi e i transiti indispensabili — ma non esclude di certo la condominialità degli altri beni che nella presunzione rientrano, quali i sottoscala e i pianerottoli.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie si trattava di interpretare una clausola di un atto divisionale che faceva menzione dei cespiti che, all'esito dell'attribuzione ai condividenti, sarebbero comunque rimastnovero dei beni comuni. Secondo la S.C. non se ne poteva inferire (mediante un'operazione ermeneutica a contrario) l'automatica esclusione di tutti gli altri cespiti, ancorchè astrattamente ricompresi nell'elencazione di cui all'art.1117 cod.civ., dal novero degli enti comuni condominiali.

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