Società in accomandita semplice, estinzione. Chi risponde delle eventuali residue passività? (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 33087 del 20 dicembre 2018)
In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la propria legittimazione "ad causam", perchè l'estinzione della società determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano assoggettati "pendente societate".