Responsabilità oggettiva dell’albergatore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5030 del 4 marzo 2014)

La responsabilità dell’albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto dell’introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. Per cui spetta a lui offrire la prova liberatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura della responsabilità dell'albergatore per le cose sottratte che il cliente aveva introdotto in albergo possiede natura oggettiva e sussiste indipendentemente dalla consegna degli oggetti preziosi che sia stata fatta. Va peraltro tenuto conto della difficoltà della prova dell'intervenuta introduzione in albergo del bene di cui si dovesse lamentare l'asportazione. Quale contenuto dovrebbe avere la prova liberatoria da parte dell'albergatore? La pronunzia non risponde in maniera esplicita, ma si ve ritenere che consista nella concreta individuazione della condotta negligente del cliente che sia stata terminante ai fini della sottrazione del bene.

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