Obblighi di sorveglianza e di tutela da parte di maestri e precettori. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19160 del 6 novembre 2012)
Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c..