Obblighi di informazione del mediatore. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28441 del 30 settembre 2022)

Il mediatore, tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti, ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile. Tra queste ultime rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, sull'esistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto, su eventuali prelazioni ed opzioni, sul rilascio delle autorizzazioni amministrative, sulla provenienza dei beni da donazioni suscettibili di riduzione, sulla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, sulla presenza di iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e dunque anche sulla titolarità del bene in capo alla parte venditrice.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco i contenuti dell'obbligazione di informazione che incombe sul mediatore ai sensi del I comma dell'art. 1759 cod.civ, norma che prevede come il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note relativamente alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare. Così la S.C. fa una vera e propria carrellata di situazioni (dalla condizione di contitolarità del bene alla natura liberale della provenienza) di cui il mediatore deve informare l'acquirente. In giurisprudenza costituisce comunque affermazione costante come competa all'agente immobiliare eseguire tutti gli accertamenti tecnici e giuridici su quanto oggetto di vendita, non potendo limitarsi a trasmettere informazioni non verificate (cfr. Cass. Civ. , Sez. III, 7178/2015). Si pensi al mancato controllo della natura abusiva di opere edilizie eseguite (Cass. Civ., Sez. II, 18140/2015). In tutti questi casi, la responsabilità del mediatore conduce altresì alla negazione di qualsivoglia compenso per il suo operato (Cass. Civ., Sez. II, 784/2020).

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