Obbligazione collatizia e aumento della massa dividenda. Ininfluenza della riduzione della donazione effettuata a soggetto estraneo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28196 del 10 dicembre 2020)

In materia successoria l'aumento della massa realizzato dalla collazione non coinvolge il donatario posteriore estraneo, che è stato assoggettato a riduzione. Non lo coinvolge perché, in virtù della collazione, è ripartita fra i coeredi la sola quota disponibile, mentre la posizione del donatario posteriore estraneo rimane definita esclusivamente in base al calcolo previsto dall'art. 556 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. è intervenuta rettificando la pronunzia dei Giudici di seconda cura che non avevano messo a fuoco correttamente la distinzione tra l'operatività della riduzione, che sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la porzione legittima lesa (imperniandosi sul rapporto fra legittima e disponibile) e quella della collazione, la quale, in riferimento ai soggetti di cui all’art. 737 cod.civ., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i
coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra porzione legittima e disponibile.
L'obbligazione collatizia è reciprocamente tale tra coeredi. I soggetti tenuti alla collazione si identificano infatti, ai sensi dell'art. 737 cod.civ., i figli, i loro discendenti, il coniuge. Quando essi concorrono alla successione devono conferire ai coeredi ogni liberalità diretta o indiretta ricevuta dal defunto (salva dispensa). Non conta nè la fonte della vocazione, nè l'entità della quota, ben potendo tali coeredi esser stati istituiti per quote diseguali. Va ulteriormente riferito come la collazione possa essere praticata per il tramite del conferimento in natura oppure per imputazione, Mentre la prima consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione da dividere, la seconda ne richiede due. In primo luogo l’addebito del
valore dei beni donati a carico della quota del coeerede donatario, secondariamente il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte dei coeredi non donatari. Di fatto nella collazione per imputazione i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, il quale li trattiene, dovendo versare alla massa soltanto l’equivalente in denaro. Anche quando sia fatta per imputazione, la collazione rimane comunque distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 cod.civ. (la quale prevede, quale operazione accessoria, l'imputazione ex se delle donazioni effettuate ij favore di ciascun legittimario). Tutte e due i meccanismi lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, mentre però la riunione fittizia è una mera operazione contabile (dalla quale potrebbe anche non sortire alcuna conseguenza pratica) la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti.

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