Nullità testuale della vendita per mancata effettuazione delle menzioni urbanistiche. Sanabilità: natura eccezionale delle stessa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14804 del 23 giugno 2017)

La nullità prevista dal legislatore in caso di omessa indicazione (o allegazione) nel contratto di compravendita di beni immobili dei titoli edilizi legittimanti il bene compravenduto è una nullità di tipo formale che può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore medesimo, anche perché la sanatoria di un atto nullo è ipotesi del tutto eccezionale nel sistema delle nullità del codice civile e, pertanto, non è possibile alcuna interpretazione analogica o estensiva delle norme che la regolano.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del contratto di vendita immobiliare a cagione della mancata menzione degli estremi del provvedimento abilitativo edilizio in virtù del quale era stato edificato il fabbricato. Si era rilevato, in particolare, come la causa di nullità di cui alla l. 47/1985 prescinda assolutamente dall'esistenza o meno del regolare provvedimento concessorio, essendo imperniata sull'aspetto formale della mancata menzione nell'atto di trasferimento della proprietà. Tuttavia la specifica causa di nullità può essere fatta venir meno per effetto della susseguente stipulazione di apposito atto di conferma ad opera anche di una soltanto delle parti della vendita. Con esso (che consiste in un nuovo ed autonomo atto avente la stessa forma di quello precedente) qualora la mancata indicazione non fosse dipesa dall'assenza della stessa al tempo della stipulazione della vendita, è possibile eccezionalmente, derogando al principio generale dell'insanabilità della nullità, rimuovere la causa di nullità del negozio originario.

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