Novità legislative in materia edilizia: D.P.R. 380/01.

DPR 380/2001: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato sul Supplemento ordinario 239/L alla Gazzetta Ufficiale del 20/10/2001, n.245, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2002.
DL 411/2001: "Proroghe e differimenti di termini".
L 463/2001: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2002, n. 7, Serie Generale, con entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
L 443/2001: "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", pubblicata sul supplemento ordinario n. 279/L alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicem,bre 2001, n. 299.

Commento

Il nuovo T.U. in materia urbanistica ed edilizia (Dpr 380/2001) si qualifica ad un tempo come intervento volto a coordinare gli elementi normativi vigenti, eliminando duplicazioni ed antinomie, introducendo alcune limitate innovazioni, nonché quale legge-quadro, entro la quale collocare i futuri interventi a livello regionale e comunale.
Viene altresì istituito lo "sportello unico per l'edilizia" (art.5 l.cit.), deputato alla ricezione delle pratiche urbanistiche (richiesta di concessione, denunzia di inizio attività, richiesta di rilascio di certificazioni di agibilità, etc.). Prima di analizzare sia pure sommariamente i nodi fondamentali del provvedimento occorre precisare che con decreto legge 411/2001 introdotto in data 23 novembre 2001, così come modificato dalla legge di conversione 463/2001, è stata prorogata di sei mesi l'entrata in vigore del T.U., inizialmente prevista per il giorno 1 gennaio 2002. Per effetto della mancata pubblicazione in tempo utile della legge 31 dicembre 2001, n.463 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini", è tuttavia da reputarsi che il T.U. abbia esplicato i propri effetti a far tempo dal riferito termine iniziale (cioè dal 1 gennaio 2002) almeno fino al giorno 10 gennaio 2002, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 463/2001 che ne ha disposto espressamente la proroga. Quando si pensi che la c.d. "legge obiettivo" nel frattempo approvata è destinata ad entrare in vigore a far tempo dal 10 aprile 2002 (dunque prima del T.U.), v'è più di un motivo per nutrire perplessità sulla concreta operatività della riforma.
La legge 21 dicembre 443/2001 "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" (c.d "Legge obiettivo") al di là della titolazione e degli interventi riguardanti le opere pubbliche definite dall'art. 1 "....di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese", viene infatti a disciplinare essenzialmente l'edilizia privata (commi da VI° a XIV°) con particolare riferimento alla materia urbanistica, di fatto sovrapponendosi e parzialmente contrastando con le disposizioni del T.U.. Si pensi all'efficacia della Dia (denunzia inizio attività), in forza della quale sarà possibile dar corso alle opere dopo soli 20 giorni dalla presentazione, contro i 30 previsti dal T.U.. I commi da VI° a XIV° dell'art. 1 della citata legge delega introducono una semplificazione delle procedure preliminari a determinate tipologie di interventi edilizi, mediante la possibilità di sostituire concessioni e autorizzazioni edilizie con la denuncia di inizio attività (Dia), trasferendo inoltre i compiti e le funzioni di controllo alla competenza regionale. In particolare il comma VI° dell'art. 1 conferisce all'interessato la libera scelta di ricorrere alla denuncia di inizio attività in alternativa alla richiesta di rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie per quanto concerne gli interventi disciplinati dall'art. 4 comma II° del Dl 398/93 (convertito dalla legge 493/93). Si tratta di interventi edilizi minori (opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, eliminazione di barriere architettoniche, recinzioni, muri di cinta, parcheggi ecc.), di ristrutturazioni edilizie comprendenti la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria, vale a dire di interventi che attualmente devono essere preceduti dal rilascio di concessione (es.: ampliamenti, nuove edificazioni, sopralzi e ristrutturazioni) semprechè siano specificamente regolati da piani attuativi contenenti precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive. Il successivo comma VIII° ammette la Dia anche per gli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico o paesaggistico-ambientale, subordinatamente al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza o della Regione. A propria volta il comma IX° prevede un termine di 20 giorni per la presentazione della denuncia di inizio attività, termine decorrente dal rilascio dell'atto di assenso, per il caso degli immobili sottoposti ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale. Nell'ipotesi di provvedimento sfavorevole, la denuncia sarà in concreto priva di effetti. Se viceversa il parere sul vincolo non fosse di competenza dell'amministrazione comunale e il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non fosse allegato alla denuncia, l'ufficio competente dovrebbe convocare una conferenza di servizi (comma X°). Il comma XI° prevede l'abrogazione del comma VIII° dell'art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia) del Dl 398/93 che dettava le condizioni per gli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività. Particolare importanza riveste il comma XIV°, prevedendo l'emanazione da parte del governo di un decreto legislativo che coordini le discrepanze tra le disposizioni della legge citata con quelle del T.U. in materia edilizia (Dpr 380/2001).
Relativamente al T.U., eliminata l'"autorizzazione" dal novero degli strumenti provvedimentali, la nuova disciplina si impernia sul "permesso" a costruire (che si riannoda alla "concessione" ad aedificandum introdotta dalla l. 1977 n.10) e sulla "denuncia di inizio attività" (c.d. Dia). La prima viene a sostanziare un intervento di controllo preventivo da parte della p.a., mentre la seconda legittima il privato a dar corso all'attività edificatoria (limitatamente ad alcuni interventi di tipo "minore") semplicemente in esito al decorso di un termine senza che siano giunti dall'amministrazione rilievi negativi. L'art.6 del t.u. configura inoltre un'attività edilizia libera, cioè esercitabile senza alcun titolo abilitativo: si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, delle opere di eliminazione delle barriere architettoniche (che non alterino la sagoma dell'edificio) e di quelle, aventi carattere temporaneo, di ricerca geognostica nel sottosuolo.
Notevole rilevanza presenta la preventiva classificazione degli interventi edilizi compiuta dall'art. 3, nel quale si distingue tra "interventi di manutenzione ordinaria", "interventi di manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" ed "interventi di nuova costruzione", sancendosi espressamente la prevalenza delle definizioni predette su ogni disposizione contenuta negli strumenti urbanistici generali (P.R.G., P.R.P., P.L., etc.) o nei regolamenti edilizi.
La suddetta qualificazione delle opere edilizie è prodromica rispetto alla esplicazione delle caratteristiche della concessione (art. 11 e ss. t.u.) e della denuncia di inizio attività (art.22 e ss. t.u.).
Ciascuno dei predetti titoli abilitativi infatti si riferisce ad un ben determinato ambito di attività edilizia, potenzialmente univoco su tutto il territorio nazionale (determinando il venir meno di ardue questioni di carattere interpretativo, stante il divergente modo di disporre della miriade di regolamenti comunali, di piani territoriali e di leggi regionali).
Notevole è la previsione, in materia di rilascio della concessione, dei termini di cui all'art.20 t.u., il cui inutile decorso legittima l'istante a richiedere all'autorità competente con atto notificato (o trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento) di pronunziarsi entro 15 giorni, in difetto di che diviene possibile richiedere l'intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale deve nominare un commissario ad acta il quale a propria volta deve provvedere entro 60 giorni. L'inutile decorso anche di tale termine configura un'ipotesi di silenzio rigetto.
Per quanto attiene agli interventi realizzabili in esito a presentazione di semplice denunzia di inizio attività l'art.22 t.u. ricava un ambito applicativo "in negativo", espressamente facendo riferimento alle opere "non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10" (vale a dire a quelle che rendono indispensabile l'emanazione della concessione).
Viene altresì fatta salva la necessità di munirsi del preventivo parere delle eventuali autorità preposte ai vincoli (artistici o paesaggistici). In esito alla presentazione della Dia ed al decorso del termine di venti giorni senza che l'amministrazione abbia comunicato rilievi, per l'istante è possibile procedere dando corso alle opere.
Nuova è anche la disciplina finalizzata al rilascio del certificato di agibilità (art.24 e ss. t.u.), mentre il capo II del t.u. (art.30 e ss.) che prevede il sistema sanzionatorio, viene sostanzialmente ad accorpare le previgenti disposizioni. Si pensi all'art.30 t.u., afferente alla lottizzazione abusiva, riconducibile all'art.18 della l. 47/1985, all'art.46 t.u., riguardante la nullità degli atti relativi ad edifici (cfr. il corrispondente art.17 l. 47/1985).
La parte seconda del t.u. contiene infine la normativa tecnica per l'edilizia (progettazione, direzione, esecuzione delle opere in cemento armato, collaudo statico delle stesse, disposizioni per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche, provvedimenti per le costruzioni da realizzare nelle zone sismiche, norme per il contenimento dei consumi energetici).

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