Minore d'età. Accettazione d'eredità non seguita dall'esecuzione dell'inventario. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 31310 del 6 dicembre 2024)

Deve essere riconosciuta al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e conseguentemente va negata la facoltà di una valida rinuncia successiva. Il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile. In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione si pronuncia a SSUU ij materia di accettazione d'eredità del minore d'età. Come è noto i minori non possono accettare se non con il beneficio d'inventario essendo escluso che essi possano accettare puramente e semplicemente. Per di più i minori, ai sensi dell'art. 489 cod.civ., non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età, qualora entro tale termine non si siano conformati alla disciplina di legge. Ne discende che, se il legale rappresentante di un minore d'età avesse posto in essere l'atto di accettazione, poi non dando seguito all'inventario, l'incapace sarà considerato erede puro e semplice soltanto in esito al decorso di un anno dal raggiungimento della maggiore età senza che abbia terminato la procedura inventariale (Cass. Civ. Sez. II, 2276/95; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 15267/2019 che ha messo a fuoco come il maggiorenne comunque non possa più efficacemente rinunziare all'eredità). Ciò premesso, le SSUU ribadiscono che, nell'ipotesi in esame, si determina l’acquisizione, in capo al minore, della qualità di erede, anche se non avesse fatto seguito la redazione dell’inventario. Detto adempimento, dunque, potrà essere effettuato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età usufruendo del beneficio che limita la responsabilità di colui che è divenuto maggiorenne. Costui sarà considerato erede puro e semplice soltanto nell'ipotesi in cui non abbia dato corso al riferito incombente.
È stata tuttavia ribadita l'esclusione della successiva facoltà per il minore, al raggiungimento della maggiore età, di fare rinuncia all’eredità. La dichiarazione di accettazione, sia pure con beneficio d'inventario, esprime infatti in via definitiva la volontà di accettare dell’eredità, né si può dire che introduca una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione.

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