Mancato inserimento del nominativo del professionista nell'elenco telefonico: risarcimento del danno anche non patrimoniale a carico del gestore inadempiente. (Tribunale di Milano, Sez. XI, sent. n. 5524 del 30 aprile 2015)

Deve essere riconosciuto all’avvocato il cui nominativo non sia stato inserito nell’elenco del telefono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine professionale e il diritto patrimoniale per perdita di chance. Detti danni, in quanto di impossibile prova diretta, vanno determinati in via equitativa dal Giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
E' di tutta evidenza che il mancato inserimento del nominativo di un avvocato nell'elenco degli abbonati all'utenza telefonica determini un potenziale e presumibile diminuzione dei contatti che sarebbero veicolabili per il tramite del servizio. Nel caso di specie era stata data prova testimoniale della circostanza che numerosi clienti, non avendo potuto raggiungere telefonicamente il legale, si erano rivolti ad altro professionista.
La quantificazione della conseguente perdita non può che intervenire in via presuntiva ed equitativa, dal momento che risulterebbe impossibile dare altrimenti un riscontro probatorio puntuale ed effettivo dell'ammontare di compensi mai incassati. Anche il danno non patrimoniale derivante dal pregiudizio derivante da un'immagine di scarsa efficienza per non essere neppure presenti sull'elenco del telefono deve essere risarcito.

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