La banca non è responsabile se uno dei contitolari del conto corrente con firma disgiunta ritira l'intera somma depositata. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 7862 del 19 febbraio 2021)

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le conseguenze giuridiche della cointestazione di conto corrente si presta a molteplici fraintendimenti. In primo luogo va chiarito come la titolarità del "contenitore" non vada confusa con la titolarità del "contenuto". In altri termini il semplice deposito di somme di denaro su un conto corrente facente capo a più soggetti non ne comporta, sotto il profilo sostanziale, la automatica titolarità paritetica tra gli intestatari. Al più si potrà riferire di una presunzione in tale senso, presunzione destinata a venir meno quando si dovesse dar conto della effettiva proprietà del denaro immesso sul conto. Nè il mero deposito del denaro su conto cointestato potrebbe definirsi in chiave di contegno concludente in ordine al trasferimento della titolarità del denaro. Svolta questa premessa, appare evidente come per la banca sia del tutto irrilevante la questione: una volta che i correntisti abbiano convenuto un'operatività disgiunta (da qualificarsi in chiave di solidarietà attiva), sancendo la legittimità del compimento di operazioni di accredito e di addebito sul conto in conto anche da parte di uno soltanto dei correntisti, non conta chi abbia a ritirare in tutto o in parte il denaro depositato. Ne segue come
l'istituto di credito non debba alcun risarcimento agli eredi di uno dei contitolari se uno dei correntisti ritira l’intera somma dopo la morte dell’altro: la caratteristica della solidarietà dal lato attivo non viene infatti meno per effetto del venir meno di uno dei titolari del lato attivo del rapporto obbligatorio.

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