Inutile decorrenza del termine per proporre opposizione alla scissione. I creditori sono comunque legittimati a proporre azione revocatoria? (Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31654).

L'art. 12 della sesta Direttiva n. 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'art. 54, par. 3, lett. g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla Direttiva n. 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della stessa Direttiva n. 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.
L'art. 19 della stessa Direttiva n. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. i creditori della società che temano di essere pregiudicati nei propri diritti alla conservazione della garanzia generica costituita dal patrimonio della società nella sua consistenza antecedente alla scissione, possono opporsi all'operazione. L'opposizione deve essere proposta entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese. Cosa dire nell'ipotesi in cui il creditore sia rimasto silente e sia decorso il termine ai fini dell'opposizione? Al quesito viene data una risposta dalla pronunzia in esame, la quale si è espressa nel senso che risulti praticabile l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di scissione che sia stato perfezionato in violazione dei diritti del creditore. Per tale via al creditore dissenziente che abbia tralasciato di far valere il rimedio specifico dell'opposizione, è assicuratala fruibilità dell'ulteriore strumento costituito dall'azione pauliana, la quale permetterebbe di rendere inopponibile la scissione soltanto nei confronti del creditore che abbia agito, negando effetti al trasferimento di taluni beni di cui all'atto di scissione. Tale azione non inciderebbe pertanto nè sulla validità, nè sull'efficacia generale della scissione, comportando la mera inefficacia relativa dell'atto. Ne segue che detta azione non rientra nella nozione di «nullità» di cui all'articolo 19 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni.
Va rilevato come la pronunzia si pone in antitesi rispetto all'orientamento che valorizzava la specialità dello strumento costituito dall'opposizione di cui al predetto art. 2503 cod.civ., escludendo che potesse essere applicata l'azione, più generale, di cui all'art. 2901 cod.civ..

Aggiungi un commento