Incapacità naturale del testatore. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25053 del 10 ottobre 2018)

In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante l'esito interpretativo della S.C. nel caso concreto di una testatrice che aveva redatto due testamenti olografi, la cui scritturazione era contrassegnata da una grafia "incomprensibile, disordinata e stentata". La documentazione medica e le testimonianze assunte conducevano la corte di merito a reputare che fosse compromessa la capacità di intendere e di volere. In un ipotesi siffatta, ai fini di eventualmente reputare valido il testamento in quanto redatto da persona capace, occorrerebbe piuttosto dar conto di un "lucido intervallo", invertendosi il principio generale in base al quale presumere una capacità naturale piena.

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