Illegittima trascrizione.Patto di prelazione. Risarcimento del danno. Competenza. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 6597 del 23 marzo 2011).

In caso di proposizione di domanda giudiziale illegittimamente trascritta al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 c. c. (nella specie riguardante l'inadempimento di un patto di prelazione), la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell’art. 2043 c. c., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 96 c. p.c., del giudice chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che più conta della pronunzia in commento, al di là dell'aspetto procedurale consistente nella proponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria conseguente all'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale, è l'aspetto sostanziale legato alla natura della situazione soggettiva sottostante.
Che il patto di prelazione (al di fuori delle ipotesi di prelazione legale) sortisca effetti semplicemente obbligatori è scontato. Meno scontato è che non si possa "camuffare" un patto di prelazione con le vesti di un vincolo preliminare, la cui trascrivibilità sarebbe sancita con finalità meramente prenotative. Evidente la delicatezza del tema.

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