Fideiussione e obblighi di correttezza. Concessione del credito al debitore principale in situazione di difficoltà noto alla banca. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27857 del 29 ottobre 2024)

La banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, non è coerente con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto il fatto che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se la banca, senza informare il fidejussore, affida ulteriormente il debitore principale contando sulla solidità economica del garante viene meno non soltanto agli obblighi generici di correttezza e buona fede contrattuale, m anche più specificamente a quegli obblighi che scaturiscono peculiarmente dal rapporto relativo alla garanzia.

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