E' possibile assegnare a più coeredi il bene appartenente all'asse e non divisibile? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 36736 del 15 dicembre 2022)

Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 cod.civ., l’espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell‘immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.

Commento

(di Daniele Minussi)
In tema di divisione (sia ereditaria, sia ordinaria) l'art. 720 cod. civ. considera il caso in cui nella comunione si rinvengano beni immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene. In queste ipotesi è preferibile che il bene venga compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei contitolari aventi diritto alla quota maggiore. Il tutto però ad una precisa condizione, che nella fattispecie faceva difetto: l'espressa domanda del condividente che vantasse la quota maggiore (ovvero dei condividenti che ne avessero fatto istanza congiunta). In difetto di ciò la norma prevede esplicitamente che si addivenga all'incanto del bene.

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