Diritto del professionista al compenso. Prova del conferimento dell'incarico. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3043 del 1 febbraio 2023)

Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non occorrono speciali requisiti formali ai fini della prova del perfezionamento di un contratto di conferimento di un incarico ad un professionista, potendo la medesima essere raggiunta con qualsiasi mezzo, anche per via presuntiva.

Aggiungi un commento