Diffamazione via internet: limiti al sequestro penale del blog. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 11895 del 12 marzo 2014)
In caso di sequestro di un blog, l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi. Pertanto, deve essere osservato il caso in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro); in casi del genere, infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell'art. 21 della Costituzione, ma anche - in ambito sovranazionale - nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.