Decreto Ministeriale 2 febbraio 2004. Ministero per i beni e le attività culturali. Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilita' pubblica.

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
L'AGENZIA DEL DEMANIO
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», ed in particolare gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;
Vista l'indifferibilità ed urgenza di procedere a termini di legge all'emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Decreta:
ART. 1
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
ART. 2
1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.
ART. 3
1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
3. Le competenti filiali dell'Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.
ART. 4
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
(Comma così sostituito dall'art. 1, Decr. 28 febbraio 2005)
3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.
(Comma aggiunto dall'art. 1, Decr. 28 febbraio 2005)
ART. 4-BIS
1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
(Articolo aggiunto dall'art. 1, Decr. 28 febbraio 2005)
ART. 5
1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di accesso sono definite nell'allegato A.
ALLEGATO A
(Allegato prima rettificato con Comunicato 5 maggio 2004 e poi così sostituito all'allegato A al Decr. 28 febbraio 2005)
Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico
A1. NORME PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DEI DATI
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it.
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.
Immissione dei dati
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;
una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).
Richiesta della verifica dell'interesse
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
Verifica dell'interesse
Le direzioni regionali:
verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.
A2. STRUTTURA DEGLI ELENCHI E DELLE SCHEDE DESCRITTIVE (omissis)

Commento

Il provvedimento è funzionale alla ricognizione ed alla verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art.12 del d. lgs. 42/2004 relativamente ai beni immobili appartenenti agli enti pubblici (sia territoriali, sia non territoriali).

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