Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301: "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia".

Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita' dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformita' da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.".

Commento

Il faticoso esordio del Testo Unico in materia di Edilizia sta finalmente per giungere alla prova dei fatti... vale a dire all'entrata in vigore, più volte differita e finalmente determinata nel giorno 30 giugno 2003.
Nel frattempo le originarie disposizioni sono state armonizzate con quelle portate dalla c.d. "legge obiettivo" (443/2001). Nel prosieguo si darà conto sia delle modificazioni introdotte al cennato fine di rendere compatibile il T.U. con le innovazioni di cui alla l.443/01, sia dell'impatto abrogativo del T.U. sulla vigente legislazione, con speciale riferimento alla legge 47/85.
L'art.3, norma fondamentale che svolge la funzione di definire la natura degli interventi edilizi, precisa la nozione di intervento di ristrutturazione edilizia. In quest'ultima era per l'innanzi compresa anche la demolizione e successiva "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime…", sia pure "fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Il nuovo testo è più "liberale". È scomparso il riferimento alla "fedele ricostruzione", dal momento che la demolizione deve semplicemente essere seguita dalla "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente", sempre, beninteso, fatte salve le menzionate esigenze antisismiche.
L'art.10, che individua gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, alla lettera c) non consistono più negli "interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti…", dovendo altresì importare la nascita di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". L'innovazione è di non perspicua portata, laddove non appare chiara la portata della congiunzione "e" interposta tra il detto requisito e la contemporanea necessaria presenza di quello consistente (come del resto già nel precedente testo) nel fatto che la ristrutturazione importi "aumento di unità immobiliari, modifiche del volume…" etc. In buona sostanza la novità sarebbe intesa ad individuare ipotesi in cui, nonostante la ristrutturazione fosse connotata da "aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti…" ciononostante l'intervento non sarebbe da subordinare a rilascio di permesso di costruire in quanto non porterebbe a materializzare quell'organismo edilizio "in tutto o in parte diverso dal precedente", nozione sulla quale è prevedibile l'accendersi di un dibattito non agevole.
Al II° comma dell'art.16, norma che tratta del contributo per il rilascio del permesso di costruire, è stato aggiunto un inciso che richiama il V° comma dell'art.2 della legge 109/94 (legge quadro in materia di lavori pubblici), ai sensi del quale le disposizioni di quella legge non trovano applicazione agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia.
Quanto al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, è stato aggiunto nell'ultima parte dell'art.20 un comma 10 bis, ai sensi del quale il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al VII° comma dell'art.22 (vale a dire gli interventi edilizi in relazione ai quali, pur realizzabili mediante semplice denunzia di inizio attività ai sensi dei commi I° e II° dell'art.22 medesimo, l'interessato abbia comunque ritenuto di richiedere il permesso di costruire) è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In buona sostanza si è inteso porre un perentorio limite temporale all'amministrazione comunale quando il richiedente, che avrebbe comunque potuto procedere senza bisogno di interpellare quest'ultima, abbia preferito farlo per tuziorismo.
L'art.22 è tra le norme che hanno subito una più radicale modificazione.
Il tema è di primaria importanza, venendo in considerazione gli interventi subordinati a semplice denunzia di inizio attività, per i quali dunque non si palesa necessario un provvedimento autorizzatorio. Il testo originario faceva riferimento agli interventi non riconducibili a quelli di cui agli artt.10 e 6 (vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, volti all'eliminazione di barriere architettoniche, le opere temporanee per svolgere attività geognostiche (art.6 cit) e quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (art. 10):
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso). Erano e restano anche realizzabili mediante d.i.a. le varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Al riguardo il nuovo testo dell'art.22 riferisce semplicemente che dette denunzie possono essere presentate anche semplicemente prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Un'osservazione in merito si impone: in tal modo la denunzia di inizio di attività sembra perdere il senso che semanticamente le si dovrebbe annettere, dal momento che, stante l'esplicito riferimento alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, ben sarà possibile che le opere siano già compiute quando la denunzia venga depositata presso gli uffici comunali, manifestandosi non certo come comunicazione relativa ad un'attività urbanistica da intraprendere.
Più corposa l'innovazione introdotta al III° comma dell'art.22 in esame. Viene prevista una casistica di interventi che vedono la possibilità per il privato di dar corso ad attività edificatoria semplicemente in esito a presentazione, in alternativa rispetto alla richiesta del permesso di costruire, di denunzia di inizio attività. Si tratta degli interventi di ristrutturazione di cui al I° comma lettera c) dell'art.10 nonché degli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, ogniqualvolta siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Nell'ipotesi in cui i detti piani attuativi siano stati approvati prima della l. 443/01 (c.d. legge obbiettivo) il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati. Quando a tanto non si provveda, è possibile prescindervi, purchè il progetto di costruzione sia accompagnato da apposita relazione tecnica che asseveri l'esistenza di detti piani attuativi. Ancora è possibile procedere in esito a presentazione di d.i.a. per gli interventi di nuova costruzione, "qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche".
Sempre l'art.22 in esame conferisce una più ampia potestà di intervento alle regioni, in tal senso ponendosi quale legge-quadro. Infatti le regioni con statuto ordinario possono con legge ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. La portata del precetto è enorme: non v'è chi non veda come uno dei punti nodali dell'intero corpo normativo sia per l'appunto costituito dalla disposizione che, in buona sostanza, pone la d.i.a. come strumento principe per procedere al compimento di attività edilizia (dato che è prevedibile come gli interessati preferiranno ricorrere ad essa piuttosto che sottostare alle eventuali lungaggini burocratiche conseguenti alla richiesta di permesso). L'ulteriore comma V° dell'art.22, dopo aver chiarito che gli interventi di cui al III° comma (ristrutturazione ex art.10 lett. c) e nuova costruzione nonché ristrutturazione urbanistica) sono soggetti a contributo di costruzione, fanno salva la potestà legislativa regionale in ordine all'individuazione di ulteriori interventi soggetti a mera d.i.a. differenti da quelli di cui al citato III° comma.
Quanto alla disciplina della denunzia di inizio attività, l'art.23 non ha subito modifiche sostanziali.
I susseguenti art.33, e ss. sono stati infine semplicemente adeguati quanto al rinvio agli interventi di cui al III° comma dell'art.22, per l'innanzi non contemplati (vale a dire le opere edilizie che possono essere intraprese in esito a presentazione di semplice d.i.a. in alternativa rispetto alla richiesta di permesso di costruire).

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