Decadenza dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera (art. 2226 cod.civ.): inapplicabilità alla prestazione di attività intellettuale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28575 del 20 dicembre 2013)

Le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Più tempo a disposizione per denunziare i vizi e difetti afferenti alla prestazione di opera professionale (nella specie: relativi alla progettazione di un architetto), che non soggiace al termine decadenziale di otto giorni a far tempo dalla scoperta.

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