Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. Inettitudine al trasferimento di diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12967 del 12 maggio 2023)

Il negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 cod.civ., qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti.
(Fattispecie in cui la S.C. ha affermato essere inidonea, ex art. 1333 cod.civ., la scrittura intervenuta tra il "de cuius", proprietario di un immobile e uno dei suoi figli, al trasferimento a favore di altro figlio, estraneo all'accordo, della proprietà della quota del 25% del bene).

Commento

(di Daniele Minussi)
La norma di cui all'art. 1333 cod.civ. prevede una modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale del tutto peculiare. Essa infatti stabilisce che la proposta è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata, semprechè nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi quest'ultima non la rifiuti. Si è discusso circa la struttura unilaterale ovvero bilateriale della fattispecie, cioè in relazione alle modalità di coinvolgimento dell'oblato nella dinamica della conclusione del contratto, ma ciò che appare chiaro è che quest'ultimo deve avere ad oggetto un'obbligazione. Differente è la logica della conclusione del vincolo contrattuale che, ai sensi dell'art. 1376 cod.civ., sortisca effetti traslativi. Da questo punto di vista la S.C. con la pronunzia che si annota, esclude che la fattispecie di cui all'art. 1333 cod.civ. possa essere applicata agli atti di trasferimento di diritti reali, a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, non risulti neppure indirizzata al destinatario degli effetti.

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