Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. Inettitudine al trasferimento di diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12967 del 12 maggio 2023)
Il negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 cod.civ., qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti.
(Fattispecie in cui la S.C. ha affermato essere inidonea, ex art. 1333 cod.civ., la scrittura intervenuta tra il "de cuius", proprietario di un immobile e uno dei suoi figli, al trasferimento a favore di altro figlio, estraneo all'accordo, della proprietà della quota del 25% del bene).