Condomino moroso? Guai a dirlo! È diffamazione comunicarlo a terzi estranei. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 46498 dell’11 novembre 2014)
Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) il cittadino che offende l'onore e la reputazione del condomino moroso, avvezzo a non pagare le quote di sua spettanza e al cospetto di terzi, commette diffamazione. La critica può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa.