Cassazione Civile Sezione II, n. 7505/02. Responsabilità del notaio e art. 28 della legge notarile

Non sussiste violazione dell' articolo 28 della legge notarile, che vieta di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all' ordine pubblico, nè dell' articolo 54, del regio decreto n. 1326 del 1914, che prevede che il notaio non può rogare atti nei quali intervengono persone che non siano assistite o autorizzate nel modo espresso previsto dalla legge, in caso si imputi al notaio di aver ricevuto un atto - nel quale è intervenuto un mandatario - senza aver previamente accertato che il mandante era fallito.

Commento

Come è noto la dichiarazione di fallimento produce in capo al fallito una situazione qualificabile in chiave di incapacità giuridica speciale. Nonostante la portata di questo asserto (considerando anche che la parte sostanziale dell'atto deve essere identificata nel mandante e non già nel mandatario il quale, si badi, ai sensi dell'art. 1389 cod.civ. ben potrebbe anche essere negozialmente incapace), la S.C. ha statuito che non incorra nei rigori dell'art.28 l.n. l'ufficiale rogante che abbia tralasciato di controllare la capacità del mandante di stipulare l'atto.
L'apparente contraddizione insita nella decisione sfuma se si considera la portata dell'art.28 l.n., norma che possiede valenza disciplinare e non sostanziale.

Aggiungi un commento