Cassazione Civile Sez. III 16177/2001: Comunione legale e validità del preliminare stipulato da uno solo dei coniugi

In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immmobile (che, ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del cod.civ., è atto di straordinaria amministrazione, giacchè si pone quale momento originario di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene) stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'articolo 184, comma 1, del cod. civ. (la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche a quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua nè della lettera nè dell'interpretazione sistematica della norma) e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finchè l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.

Commento

La pronunzia, dopo aver posto la regola secondo la quale gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro (dunque in violazione alle regole afferenti i poteri di amministrazione della comunione) o sono assoggettati alla disciplina di cui all'art.184 cod.civ. oppure sono inefficaci, salvo ratifica, sottopone l'ipotesi della stipulazione di contratto preliminare riguardante il traferimento di beni immobili a quest'ultima norma. Dal contratto preliminare infatti scaturiscono obbligazioni che, ove inadempiute, conducono alla produzione, seppure in via mediata da una pronunzia giudiziale, di effetti traslativi. Sarebbe d'altronde palesemente illogico sottoporre all'art.184 cod.civ. il caso del contratto definitivo concluso in difetto del consenso di uno dei coniugi e ritenere radicalmente inefficace ex art.180 II° comma cod.civ. il semplice contratto preliminare.

Aggiungi un commento