Cass.Civ., Sez.III, n.4842/2003. Esclusione del diritto di prelazione agraria.

Il diritto di prelazione agraria non spetta ai soggetti indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 590/1965, nonché a quelli di cui all'articolo 7, comma2, della legge 817/1971, rispetto ai terreni che in base al piano regolatore o al piano di fabbricazione o ad altro strumento urbanistico, anche se non ancora approvato, abbiano una destinazione che, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare "urbana" in contrapposizione ad "agricola", per cui deve escludersi il diritto di prelazione con riferimento ad aree che lo strumento urbanistico, ancorchè non destini all'edificazione, riservi a spazi pubblici.
In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la necessaria destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà, con il compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, ovvero viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal detraente al ritrattato, senza che spieghino alcuna influenza né gli strumenti urbanistici adottati in epoca successiva, né, eventualmente, la circostanza che un certo strumento, già operativo al momento in cui è esercitato il riscatto, abbia, per qualsiasi motivo, perso in epoca successiva la sua efficacia, con conseguente attribuzione al fondo di una nuova dichiarazione urbanistica.

Commento

La prelazione “agricola” spetta soltanto con riferimento a fondi che lo strumento urbanistico destini in modo esplicito all’agricoltura. Non sono tali i terreni destinati a spazi pubblici, ancorchè non fruibili per la edificazione.
E' irrilevante, ai fini dell'esistenza del diritto di riscatto del fondo rustico, la sopravvenuta modificazione dello strumento urbanistico. Elementi cronologicamente rilevanti sono, al riguardo: a) il tempo dell'alienazione al terzo del fondo de quo; b) l'esercizio del retratto conseguente alla violazione del diritto di prelazione.

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