Cass. Civ., sez. III, n. 8051/2007. Condotta colposa omissiva: fondamento della responsabilità extracontrattuale.

Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del “neminem laedere” o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione. In ogni caso il giudizio di responsabilità non può prescindere dall'individuazione della condotta alternativa lecita che sarebbe stata idonea ad impedire l'evento, alla stregua di una valutazione basata sulla prevedibilità e, conseguentemente, sulla prevenibilità.

Commento

La S.C., giustamente preoccupata di evitare un'arbitraria moltiplicazione di istanze risarcitorie, ribadisce il principio secondo il quale occorre, nella formulazione di un addebito colposo riferito ad una condotta omissiva, individuare l'obbligo giuridico violato. Non basta tuttavia ancora: è infatti indispensabile, ai fini di concludere nel senso della responsabilità del soggetto rimasto inerte, sviluppare l'ipotesi della condotta alternativa lecita.

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