Cass. Civ., sez. III, n. 19066/2006. Mediazione negoziale atipica.

È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incaricati altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art.2, comma IV, della l. n. 39/1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare. Pertanto, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione.

Commento

(di Daniele Minussi) Non sfugge alle regole di cui alla disciplina legale neppure la mediazione c.d. "unilaterale" nella quale cioè, a dispetto della definizione ufficiale imperniata sulla equidistanza del mediatore rispetto ad entrambe le parti, costui appare essere legato ad una soltanto delle stesse da un preciso rapporto contrattuale.

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