Cass. Civ., sez. II, n. 25290/2007. Il silenzio nel contratto di fornitura.

In materia contrattuale, il silenzio, che, di per sé, non costituisce manifestazione negoziale, può acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita, tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale ed assume tale portata laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo.

In assenza di una valida accettazione il contratto non si perfeziona mediante il mero silenzio del destinatario di una fornitura non richiesta.

Commento

La pronunzia si inscrive nella comune opinione in base alla quale il silenzio, al di fuori delle ipotesi di tipizzazione legale ovvero convenzionale, non può assumere alcun ruolo nel procedimento di formazione del consenso contrattuale.
L'assunto è stato addirittura codificato nel recente art.57 del codice del consumo (d.lgs 206/2005) in forza del quale è vietato fornire beni o servizi in difetto di espressa ordinazione da parte del consumatore.

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