Cass. Civ., sez. II, n. 17859/2003. La condizione meramente potestativa sospensiva.

L'articolo 1355 del Cc (in tema di condizione meramente potestativa) prende in considerazione esclusivamente la condizione sospensiva e non anche quella risolutiva. La condizione meramente potestativa cui la citata norma fa riferimento, inoltre, può essere ravvisata solo ove l'efficacia del negozio sia stata subordinata a un comportamento volontario il cui compimento o la cui omissione non rappresentino la risultante della valutazione ponderata di seri o apprezzabili motivi, ma dipendano dall'esercizio di una scelta del tutto arbitraria della parte. Ne deriva, pertanto, che è pienamente ammissibile la previsione, come evento condizionante dell'efficacia del contratto, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali dello stesso. In una tale evenienza, infatti, l'adempimento dell'impegno assunto non è rimesso all'arbitrio della parte, ma pur dipendendo dalla sua volontà si presenta per la stessa quale scelta alternativa capace di soddisfare un diverso suo specifico interesse.

Commento

Nel senso dell'ammissibilità della c.d. condizione risolutiva di inadempimento cfr. anche Cass. Civ. 8051/1990 nonchè Cass. Civ., 10074/1993.

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