Cass. Civ., sez. II, n. 17859/2003. La condizione meramente potestativa sospensiva.
L'articolo 1355 del Cc (in tema di condizione meramente potestativa) prende in considerazione esclusivamente la condizione sospensiva e non anche quella risolutiva. La condizione meramente potestativa cui la citata norma fa riferimento, inoltre, può essere ravvisata solo ove l'efficacia del negozio sia stata subordinata a un comportamento volontario il cui compimento o la cui omissione non rappresentino la risultante della valutazione ponderata di seri o apprezzabili motivi, ma dipendano dall'esercizio di una scelta del tutto arbitraria della parte. Ne deriva, pertanto, che è pienamente ammissibile la previsione, come evento condizionante dell'efficacia del contratto, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali dello stesso. In una tale evenienza, infatti, l'adempimento dell'impegno assunto non è rimesso all'arbitrio della parte, ma pur dipendendo dalla sua volontà si presenta per la stessa quale scelta alternativa capace di soddisfare un diverso suo specifico interesse.