Cass. Civ., Sez. II, n.5158/2003. Funzione della trascrizione in materia di servitù.

In materia di costituzione di servitù, la trascrizione richiesta dall'art. 2643 n.4 del cod.civ., non adempie in genere a una funzione costitutiva, ma serve a rendere opponibile il diritto ai terzi i quali abbiano acquistato un diritto reale incompatibile con la servitù medesima. E allora, affinchè la trascrizione risponda al suo scopo di dare conoscenza ai terzi dell'avvenuta costituzione della servitù, è necessario che la conoscenza stessa possa essere acquisita attraverso il semplice esame dei registri immobiliari poichè soltanto quelle parti della nota che menzionano la servitù sono rese pubbliche e i terzi solo a queste devono attenersi: la trascrizione di un atto di trasferimento della proprietà senza che sia fatta in esso menzione delle servitù contestualmente costituite a favore dell'immobile trasferito non conferisce a questa alcuna pubblicità e non la rende opponibile ai terzi successivi acquirenti del fondo servente, tranne che nel caso in cui la servitù sia stata portata a loro conoscenza, e implicitamente da loro accettata, nei rispettivi atti di trasferimento.

Commento

Delineata la funzione dichiarativa della trascrizione con riferimento al momento costitutivo del diritto di servitù (la quale viene in essere indipendentemente dall’esecuzione dell’adempimento pubblicitario, semplicemente funzionale all’opponibilità di essa), la S.C. compie un’affermazione che sembra ben poco congruente con il presupposto enunziato. Il nodo è costituito dal conflitto tra l’asserito titolare di una servitù costituita contestualmente all’alienazione di un fondo ed il successivo subacquirente di esso nell’ipotesi in cui la costituzione del diritto parziario non risulti dalla trascrizione. Pure in questa situazione (dunque in assenza di trascrizione), la servitù sarebbe opponibile a colui che avesse ad acquistare la proprietà del bene che ne fosse gravato sol che di detto diritto reale minore fosse stata effettuata menzione nell’atto traslativo, la cui sottoscrizione dovrebbe essere qualificata come accettazione implicita di tale condizione giuridica.

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