Cass. Civ., Sez. II, n.12654/2006. Nozione di "innovazione" degli enti comuni condominiali.

In tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi le modifiche che importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell'atto o nell'effetto del facere. Non viola dunque la disciplina dettata in materia di innovazioni la deliberazione dell'assemblea dei condomini la quale si limiti a lasciare immutato lo "status quo ante" relativo all'utilizzazione o al godimento degli spazi comuni.

Commento

Non costituisce "innovazione" in senso tecnico ai sensi degli artt. 1120, 1136 cod.civ. qualsiasi specie di modificazione relativa agli enti comuni condominiali: la relativa nozione infatti è riservata a quei mutamenti che producano o l'alterazione del substrato materiale del bene ovvero il cambiamento della destinazione dello stesso, ciò che si riverbera su una situazione finale di differente consistenza materiale della cosa comune.

Aggiungi un commento