Cass. Civ., Sez. I, n.12126/2006. Circonvenzione d'incapace e nullità dell'atto.

La fattispecie incriminatrice della circonvenzione di incapace, prevista dall'art. 643 c.p., il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacita` in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica,deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullita` del contratto concluso in spregio della medesima.

Commento

La S.C. sposa la teorica secondo la quale la natura imperativa della norma penale violata indurrebbe civilisticamente la nullità dell'atto posto in essere ai sensi dell'art.1418 cod.civ.. Nello stesso senso cfr. Cass. Civ. 8948/94.

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