Cass. Civ., sez. III, n. 22592/2004. Applicabilità dell'art. 2051 cod.civ. alla p.a..

La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa .
L'art. 2051 c.c., trova applicazione, invece, nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, ovvero, ancora, qualora trattasi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza.

Commento

La pronunzia è conforme all'opinione maggioritaria espressa dalla giurisprudenza. In senso contrario cfr. invece Cass. Civ. Sez. III, 4070/98, Cass. Civ. Sez. III, 11749/98, Cass. Civ. Sez. III, 4673/96, secondo le quali l'ente dovrebbe, ai fini di andare esente da responsabilità, dar conto positivamente del caso fortuito.

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