Cass. Civ, sez. II, n. 6157/2007. Perfezionamento ed efficacia della cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 cod. civ. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.

Poichè, ai sensi dell'art. 1406 c.c, oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacché in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto.

Commento

Nel senso della plurilateralità necessaria dello schema della cessione del contratto cfr. Cass. 2674/1980.

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