Cancellazione della società dal registro delle impese eseguita in difetto delle condizioni di legge. Necessità di esperire l'azione di cognizione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3653 del 7 febbraio 2023)

La parte interessata, a fronte dell'intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro), può agire in giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulandola con altra domanda cui sia strumentale (come l'impugnazione di un contatto del quale la società cancellata sia stata parte), per far accertare, con forza di giudicato, l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese: se del caso per l'abuso, che dovesse emergere dalle circostanze dedotte e provate da chi agisce, consistente dall'esecuzione della stessa al solo scopo di sottrarsi al giudizio da introdurre nei suoi confronti quando lo stesso (avendo ad oggetto non i diritti o i debiti della società ma l'impugnazione dei contratti di cui la stessa sia stata parte), non può essere promosso nei confronti dei suoi soci, che non ne sono i successori a titolo universale, ma solo nei confronti della società che vi deve partecipare quale litisconsorte necessaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco le modalità con le quali far constare il difetto dei presupposti giuridici per la cancellazione della società dal registro delle imprese che sia intervenuta in conseguenza di una richiesta di iscrizione introdotta in difetto dei relativi presupposti. indispensabile il promovimento di un'azione di cognizione.

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