Azione di responsabilità ex art. 2392 cod.civ. nei confronti dell’amministratore: necessaria la prova del danno concreto ed effettivo. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2324 del 3 febbraio 2014)
La tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilità sociale è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società ex art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore societario può ritenersi fondata solo in presenza di un danno effettivo o, quantomeno, futuro, dovendosi escludere un pregiudizio in re ipsa nella condotta accertata.