Assemblea condominiale. Latitudine dei poteri di deliberazione. Polizza assicurativa di tutela legale. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 4340 del 19 febbraio 2025)

L'assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 cod.civ. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, poiché la polizza non si riferisce a una specifica lite ma ha una funzione generale di tutela del condominio

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è dissentire circa il promovimento di una singola lite (ciò che costituisce, ai sensi dell'art. 1132 cod.iciv., un diritto per il singolo condomino), altra cosa è stipulare una polizza assicurativa volta a fornire tutela legale per l'ipotesi in cui il condominio venisse coinvolto in future liti. Quest'ultima situazione può ben essere oggetto di una deliberazione dell'assemblea condominiale adottata ai sensi dell'art. 1135 cod.civ. con le maggioranze previste dalla legge, che vincolano anche i condomini che abbiano espresso un voto contrario.

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