Annullamento di testamento olografo per incapacità naturale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 19767 del 2 ottobre 2015)

Per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta dagli attori ai sensi dell’art. 591, comma II, n. 3 c.c., si prescinde dall’elemento del pregiudizio che rileva per gli atti tra vivi (art. 428 c. c.), ma si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione del testamento (nella specie olografo), giacché l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius; bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, invero conforme ai precedenti sul punto, mette a fuoco ancora una volta la peculiarità dell'annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del testatore. Non conta, come per il contratto, il pregiudizio per il contraente, ma unicamente la puntuale prova, il cui onere è a carico di colui che intenda promuovere l'impugnativa, dell'incapacità assoluta di intendere e di volere nel preciso momento in cui l'atto di ultima volontà venne confezionato.

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