Ancora sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese. La S.C. immagina la nomina di un curatore speciale. (Cass. Civ., Sez. II, n. 9797 del 4 maggio 2011)

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina ipso facto l’estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una situazione siffatta, la sua piena capacità processuale tanto attiva che passiva e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale, nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione interviene ancora una volta sul tormentato tema (efficacia dichiarativa o costitutiva della pubblicità?) della cancellazione della società dal registro delle imprese che fosse intervenuta irregolarmente (perchè sussistenti passività ulteriori ovvero per altra causa). Questa volta dal "cilindro" esce addirittura, con operazione di ermeneutica ortopedica, la possibilità di nominare un curatore speciale che provveda alle operazioni liquidatorie.
In argomento, cfr. le recenti Cass. Civ. Sez. Unite, 4062/2010 che si è pronunziata nel senso della praticabilità della cancellazione della cancellazione, nonchè la susseguente decisione della S.C., ancora una volta a Sezioni Unite, secondo la quale, una volta venuta meno per effetto del decreto assunto dal Giudice del Registro la precedente cancellazione della società, può addirittura essere dichiarato il fallimento dell'ente entro l'anno decorrente da una successiva e nuova cancellazione ai sensi dell'art.10 L.F. (Cass. Civ., Sez. Unite, 8426/10).

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